Le immissioni acustiche intollerabili provenienti da schiamazzi, elettrodomestici etc. sono idonee a cagionare un danno alla salute delle persone e possono essere oggetto di una pronuncia inibitoria all'esito di un procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (cfr. anche Tribunale di Roma 9/5/2011).
Analogamente, qualora le immissioni sonore si propaghino nelle ore serali e notturne da un locale adibito ad uso commerciale situato al piano strada di un condominio arrecando disturbo ai condòmini, sussistono i presupposti per ordinare in via d'urgenza al gestore dell'esercizio commerciale di cessare i rumori molesti (cfr. anche Tribunale S. Remo 6/08/2007).
Le considerazioni di cui sopra valgono anche, mutatis mutandis, per le immissioni in condominio di fumo, di odori etc.
Ad ogni modo, nei casi di immissioni è essenziale tenere in considerazione non solo le norme civilistiche in materia di immissioni ma anche le disposizioni particolari dei regolamenti condominiali che possono prevedere in materia di immissioni criteri più stringenti e severi rispetto a quelli indicati dalla legge.