La giurisprudenza ha evidenziato che la mancata possibilità di godere (anche in parte) dell'appartamento in cui si vive, a causa delle infiltrazioni d'acqua, arreca non soltanto una sofferenza e un disagio che dipendono dalla lesione del diritto di proprietà, ma anche un fastidio che incide negativamente su un diverso interesse della persona: quello al godimento della casa d'abitazione, diritto costituzionalmente garantito in forza della clausola generale di cui all'art. 2 Cost. e internazionalmente riconosciuto dall'art. 8 CEDU e art. 7 della Carta di Nizza.
(cfr. anche Tribunale di Roma, sez. V, 03/01/2018).